Contratto nullo? Ipotesi esclusa se le parti ignora il carattere di refurtiva del bene compravenduto
Nello specifico, la vendita di autoveicolo recante i numeri di motore o di telaio alterati, diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l’acquirente a proporre l’azione generale di risoluzione per inadempimento
Se le parti ignorano, senza colpa, il carattere di refurtiva della cosa oggetto di compravendita, allora non si dischiude la prospettiva di una qualificazione penale della loro condotta (ad esempio, in termini di ricettazione o, quanto meno, di acquisto di cose di sospetta provenienza), e, quindi, non vi è modo di pervenire ad una qualificazione di nullità del contratto – di compravendita di una res furtiva –, nemmeno sotto il profilo della causa.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 16620 del 27 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della vendita di una vettura.
Chiare le tappe della vicenda contrattuale: una società acquista da un’altra società un’autovettura ‘Range Rover’, per un prezzo che supera i 42mila euro, e poi la rivende ad una società terza, che scopre però che il veicolo ha il numero di telaio contraffatto (non essendovi corrispondenza tra il numero di telaio e il numero del motore) e risulta oggetto di furto.
La società terza acquirente ottiene la risoluzione del contratto e la condanna della società venditrice alla restituzione del prezzo e al risarcimento dei danni. E la società venditrice cita in giudizio, a sua volta, la società che in origine le aveva ceduto la vettura.
Su quest’ultimo rapporto è centrato il contenzioso. Possibile ipotizzare, come sostenuto dalla società che ha acquistato e rivenduto il veicolo, la nullità del contratto di compravendita per illiceità e impossibilità dell’oggetto e, in subordine, la risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio, e, in ogni caso, un risarcimento del danno?
Risposta negativa in primo grado. Risposta positiva in secondo grado, laddove il giudice dichiara la nullità del contratto di compravendita per la oggettiva illiceità del bene compravenduto, trattandosi di bene oggetto di furto. Tuttavia, il giudice rigetta la domanda di risarcimento del danno, poiché la nullità del contratto non è imputabile alla originaria venditrice, che però rimette tutto in discussione grazie al pronunciamento dei magistrati di Cassazione, i quali osservano che in Appello si è dichiarata la nullità del contratto per illiceità dell’oggetto sulla base della affermazione “l’autovettura compravenduta è stata oggetto di furto, quindi è illecita”.
Tale visione è illogica, ribattono i giudici di Cassazione, i quali osservano, innanzitutto, che una res non può essere illecita, può essere illecita solo l’azione (o l’omissione) di una persona intorno alla cosa. Pertanto, ove le parti ignorino, come nella vicenda in esame, senza colpa il carattere di refurtiva della cosa, non vi è modo di pervenire ad una qualificazione di nullità del contratto di compravendita di una res furtiva.
Patata bollente, quindi, ora di nuovo al giudice d’Appello, il quale dovrà pwerò tenere conto delle indicazioni della Cassazione.
Per i magistrati di terzo grado, difatti, due sono le soluzioni specifiche prossime che si prospettano nell’ordinamento italiano: la vendita di cosa altrui oppure la vendita di aliud pro alio.
In astratto, percorribile sarebbe anche l’applicazione della disciplina della vendita di cosa altrui, poiché essa non presuppone che le parti siano consapevoli che la cosa appartenga ad altri: se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l’acquisto al compratore. Distinta rilevanza ha qui solo la buonafede del compratore.
Tuttavia, va applicato il principio secondo cui la vendita di autoveicolo recante i numeri di motore o di telaio alterati, diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, integra una consegna di aliud pro alio che legittima l’acquirente a proporre l’azione generale di risoluzione per inadempimento, indipendentemente da qualsiasi eventuale successiva regolarizzazione, dovendo annettersi rilevanza allo stato della cosa al momento della conclusione del contratto (o della consegna), non a situazioni future ed incerte.
Tale principio ben si attaglia alla vicenda in esame. La vendita di aliud pro alio costituisce vero e proprio inadempimento, a differenza delle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse le quali integrano la fattispecie di inesatto adempimento, per cui l’azione di risoluzione contrattuale concessa al compratore è, nella prima ipotesi, assoggettata alle regole generali in tema di inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi la colpa rileva soltanto ai fini del risarcimento.