Fideiussore persona fisica: possibile escludere la qualifica di consumatore

Necessario vi sia uno strettissimo collegamento funzionale tra le fideiussioni e l’attività imprenditoriale svolta

Fideiussore persona fisica: possibile escludere la qualifica di consumatore

Non può essere qualificato come consumatore, ai fini dell’accesso alle procedure di ristrutturazione dei debiti previste dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, il fideiussore persona fisica che abbia prestato garanzie per debiti di società commerciali delle quali sia stato socio di maggioranza e amministratore, quando sussista uno strettissimo collegamento funzionale tra le fideiussioni e l’attività imprenditoriale svolta attraverso tali società, indipendentemente dalla cessazione delle cariche amministrative, se avvenuta in prossimità temporale del rilascio delle garanzie.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (sentenza numero 29746 dell’11 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da una persona risultata poi socia delle due società verso le quali aveva debiti, derivanti da fideiussioni prestate loro.
In Appello, a fronte del reclamo proposto da una ‘s.r.l.’ e da una ‘s.p.a.’, viene revocata l’omologa, riconosciuta in prima battuta, del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal privato.
Nello specifico, i giudici di secondo grado evidenziano alcuni dettagli importanti: i debiti principali derivavano da fideiussioni prestate a favore di due società, di cui il debitore era socio di maggioranza (circa l’80 per cento nella prima e il 60 per cento nella seconda) e in cui aveva ricoperto ruoli di amministratore per anni; le fideiussioni erano state rilasciate poco dopo la cessazione – da parte del debitore – degli incarichi amministrativi nelle società, ma quando ancora era ancora socio di maggioranza; la gran parte dei debiti non erano “estranei” alla sua attività imprenditoriale, piuttosto essendo direttamente collegati alle garanze prestate.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali ricordano che nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, tocca determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.
Ragionando in questa ottica, il fideiussore, persona fisica, non è un professionista di riflesso, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. E le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi che il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come non consumatore.
Tornando alla vicenda in esame, corretta, secondo i giudici di Cassazione, la conclusione tratta in Appello: va negata la qualifica di consumatore al debitore. Ciò alla luce di due elementi di rilievo: la qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale di tale società.
Nello specifico, poi, sono emersi elementi positivi e concreti per ritenere che il debitore avesse sottoscritto le fideiussioni oggetto di causa per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata, in quanto contratte, invece, nell’interesse di due società commerciali di cui era stato per lungo tempo socio, in una anche di maggioranza, e di cui aveva ricoperto, fino a pochissimi giorni prima del rilascio delle fideiussioni, la carica di amministratore. Da tali elementi va tratta la corretta valutazione secondo cui emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento delle garanzie alla stessa attività della menzionata società, così dovendosi escludere che si sia trattato di contratti a fini privati, conclusi, cioè, del debitore come consumatore.
Ne consegue che i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica al debitore sono stati motivatamente esclusi, proprio in ragione della sua peculiare posizione nella vicenda societaria, dovendosi negare, nella fattispecie in esame, che il debitore avesse stipulato le garanzie in parola nella qualità di consumatore, al contrario avendolo fatto invece nell’esclusivo interesse delle due società.

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