Omessa comunicazione tempestiva dei dati del conducente: possibile ‘congelare’ la sanzione
Fondamentale che l’originario verbale, emesso a fronte di presunta violazione del ‘Codice della strada’, sia stato oggetto di impugnazione e che il relativo processo sia ancora in corso di definizione
Niente sanzione per l’omessa comunicazione tempestiva dei dati del conducente se l’originario verbale, emesso a fronte di presunta violazione del ‘Codice della strada’, è stato oggetto di impugnazione e il relativo processo è ancora in corso di definizione.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 13604, sezione seconda civile, depositata l’11 maggio 2026), i quali, chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da un automobilista prima multato per la condotta irregolare sulla strada e poi sanzionato per non avere trasmesso i propri dati, hanno fatto riferimento al principio secondo cui, in materia di illeciti stradali, la violazione consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Difatti, in caso di esito sfavorevole per l’automobilista dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito alla comunicazione dei dati, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere a tale incombenza di cui alla citata disposizione.
Scenario della specifica vicenda è la provincia di Salerno. Ad un uomo viene notificato dalla Polizia Stradale un verbale con cui gli viene contestato di non avere provveduto per tempo, entro i termini imposti dalla legge – sessanta giorni dalla data di notifica dell’originario verbale –, alla comunicazione dei propri dati personali e della propria patente di guida e con cui gli viene comminata una sanzione pari a 301 euro e 62 centesimi.
L’uomo propone opposizione avverso il secondo verbale, spiegando di avere ottemperato all’invito di comunicare i dati personali e la patente di guida impugnando l’originario verbale dinanzi al Giudice di pace di Salerno, e aggiungendo che tale impugnazione è stata tempestivamente comunicata all’agente accertatore giusto tre giorni dopo la notifica dell’originario verbale. A suo dire, quindi, egli ha così provveduto alla comunicazione del giustificato motivo che ora determina l’illegittimità del secondo verbale.
Questa tesi difensiva viene respinta prima dal Giudice di pace e poi dal giudice del Tribunale, il quale sostiene che la proposizione del ricorso giurisdizionale di opposizione avverso il verbale di accertamento di infrazione al ‘Codice della strada’ non sospende né interrompe in alcun modo il termine, perentorio, per la comunicazione dei dati del conducente.
Di parere opposto, e favorevole all’automobilista, invece, i magistrati di Cassazione, i quali chiariscono che la violazione consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.
A dare sostegno a questa visione non solo il ‘Codice della strada’ ma anche la Corte Costituzionale, secondo cui in nessun caso il proprietario del veicolo è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione. Senza dimenticare, poi, una circolare del Ministero dell’Interno, risalente all’aprile 2011, che ritiene costituire un giustificato e documentato motivo di omissione delle generalità del conducente la comunicazione all’organo di Polizia di aver proposto ricorso contro l’originario verbale.
In sostanza, la sospensione – riferita all’obbligo di comunicazione dei dati, anziché al termine di sessanta giorni per adempiere – si configura, in realtà, come una sorta di interruzione, tanto che tale termine inizia a decorrere nuovamente dal momento in cui sopravviene l’evento qualificabile come esito negativo per l’automobilista del giudizio, spiegano i magistrati di Cassazione, anche facendo riferimento all’esito del primo grado di giudizio, poiché la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Evidente, quindi, l’errore compiuto dal giudice del Tribunale, il quale non ha considerato la circostanza che, prima della notifica del verbale di contestazione relativo alla omessa comunicazione dei dati, è stato introdotto il giudizio di opposizione avverso il verbale precedente e, inoltre, ha implicitamente ritenuto indifferente che il giudizio non fosse stato ancora definito o che potesse essere definito in senso positivo per l’automobilista.