Tutela per gli oggetti di utilità: applicabili gli stessi requisiti previsti per altri oggetti
Chiarimenti alla luce del contenzioso relativo alla fabbricazione di alcuni mobili
La tutela degli oggetti di utilità, offerta dal diritto d’autore, è soggetta agli stessi requisiti previsti per altri oggetti.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce del singolare contenzioso relativo alla fabbricazione di alcuni mobili.
I dettagli della vicenda aiutano a meglio comprendere la questione. In sostanza, due produttori di mobili sostengono, rispettivamente dinanzi ai giudici in Svezia e in Germania, che due commercianti di mobili hanno violato il loro diritto d’autore relativamente a determinati mobili.
Il produttore svedese, ‘Galleri Mikael & Thomas Asplund’, ritiene che i tavoli da pranzo commercializzati dal gruppo svedese ‘Mio’ presentino notevoli somiglianze con i tavoli da esso prodotti e che, in quanto opere delle arti applicate, sarebbero protetti dal diritto d’autore.
Il produttore svizzero ‘USM U. Schärer Söhne’ contesta al commerciante tedesco on line ‘konektra’ di offrire un sistema di mobili identico a un sistema di mobili modulari da esso prodotto e che, in quanto opera delle arti applicate, sarebbe protetto dal diritto d’autore.
I giudici nazionali, sia quelli svedesi che quelli tedeschi, hanno passato la patata bollente ai giudici europei, chiedendo loro di chiarire, in sostanza, quali siano le condizioni alle quali un oggetto di utilità può configurare un’opera di arte applicata e quindi beneficiare della tutela offerta dal diritto d’autore.
In premessa, i giudici europei ricordano che, in determinati casi, un oggetto può essere protetto sia come disegno o modello sia come opera ai sensi del diritto d’autore. In proposito, viene precisato che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra questi due tipi distinti di protezione. Per quanto riguarda la protezione come opera ai sensi del diritto d’autore, l’originalità degli oggetti di arte applicata deve essere valutata secondo gli stessi requisiti applicati per valutare quella di altri tipi di oggetti. Pertanto, costituisce un’opera, ai sensi del diritto d’autore, un oggetto che rifletta la personalità del suo autore, manifestandone le scelte libere e creative. Le scelte dettate da diversi vincoli, in particolare tecnici, non ne fanno parte, invece. E ciò vale anche per le scelte che, sebbene libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore conferendo a detto oggetto un aspetto unico.
Le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione, l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere presi in considerazione. Tuttavia, simili circostanze non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto.
Per accertare una violazione del diritto d’autore, occorre, quindi, stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto che si presume contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti. La mera possibilità di una creazione simile non può, quindi, giustificare il diniego della protezione.