Amministrazione di sostegno e stipula di un’assicurazione sulla vita: stop all’arbitraria individuazione dei beneficiari

In sostanza, il contratto di assicurazione concluso dall’amministratore di sostegno e contenente la detta individuazione deve ritenersi impugnabile, in carenza di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare

Amministrazione di sostegno e stipula di un’assicurazione sulla vita: stop all’arbitraria individuazione dei beneficiari

Se l’amministratore di sostegno chieda l’autorizzazione a forme di investimento in favore dell’amministrato, l’autorizzazione del giudice tutelare, nel caso sia stata chiesta anche la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, non può intendersi, in assenza di specifiche indicazioni, estesa automaticamente o implicitamente anche all’arbitraria individuazione dei beneficiari, anche soltanto in via generica, mediante il rinvio alla categoria degli eredi legittimi. In tal caso, il contratto di assicurazione concluso dall’amministratore di sostegno e contenente la detta individuazione deve ritenersi, in carenza di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, impugnabile, quanto a tale individuazione, dai soggetti ai quali è riservata, alla luce del Codice Civile, l’azione di annullamento.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 25746 del 17 settembre 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso originato dall’azione con cui il nipote di un uomo sottoposto ad amministrazione di sostegno ha contestato la sua esclusione dai beneficiari di un’assicurazione sulla vita, assicurazione sottoscritta dall’amministratore di sostegno.
Sfavorevoli al nipote le valutazioni compiute dai giudici di merito, valutazioni che, però, vengono messe in discussione dai magistrati di Cassazione, i quali si soffermano sulle censure relative alla natura di atto personalissimo della individuazione del beneficiario del contratto sull’assicurazione sulla vita e alla non comprensione, nell’autorizzazione del giudice tutelare, dell’individuazione del beneficiario escluso.
Ripercorrendo la vicenda, viene osservato che la richiesta dell’amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l’individuazione di una forma di investimento della somma di 350mila euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno e, quindi, l’individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall’ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell’investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell’autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Ciò detto, i magistrati di Cassazione ritengono che l’atto con cui l’amministratore di sostegno, intendendo semplicemente gestire i risparmi dell’amministrato, ma procedendo anche all’indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto prodotto l’effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall’amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l’oggetto dell’incarico – o, a tutto concedere, della relativa autorizzazione del giudice tutelare per l’operazione – di amministratore di sostegno, secondo la formula fissata dal Codice Civile. Di conseguenza, detto atto è suscettibile di essere annullato, come, peraltro, richiesto sin dal primo grado dalla difesa del nipote, erede del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno ma non indicato come beneficiario dell’assicurazione sulla vita.
Sul punto è opportuno evidenziare, aggiungono i magistrati, che la clausola contrattuale di identificazione del beneficiario (o dei beneficiari) è un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione. Il beneficiario è, infatti, considerato dal Codice Civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i soggetti necessari del contratto sono due, cioè l’assicuratore e il contraente. La clausola d’indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l’intero contratto.
L’avere l’amministratore di sostegno proceduto, in questa vicenda, non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all’arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell’ambito dei poteri dell’amministratore e della finalità dell’investimento per il quale era chiesta l’autorizzazione, finalizzata all’accrescimento del patrimonio dell’amministrato.

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