Colpo in un locale fuori dal centro storico: condanna più severa per l’autore del furto

Riconosciuta dai giudici l’aggravante prevista in caso di minorata difesa. Decisivo il riferimento al contesto in cui si è concretizzato il furto

Colpo in un locale fuori dal centro storico: condanna più severa per l’autore del furto

Furto notturno in un locale fuori dal centro storico e in una strada poco trafficata: riconosciuta l’aggravante della minorata difesa. Questa la chiave di lettura fornita dai giudici (sentenza numero 14573 del 14 aprile 2025 della Cassazione) a fronte di un episodio verificatosi qualche anno fa a Firenze.
Condanna definitiva per l’autore del furto, identificato grazie alle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza presente nel locale, e pena più severa, avendo il ladro colpito col favore della notte e, peraltro, preso di mira un locale commerciale posizionato fuori dal centro storico e in una strada poco trafficata.
Per i giudici di merito il quadro probatorio è cristallino. Consequenziale, perciò, la condanna dell’uomo sotto processo, ritenuto colpevole di furto di merci e danaro, con l’aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose e dell’avere profittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa. E proprio su quest’ultimo dettaglio è centrato il ricorso in Cassazione proposto dalla difesa: nello specifico, il legale osserva che il locale commerciale in cui l’azione predatoria si è consumata è dotato di impianto di allarme e video-sorveglianza e si trova in centro storico, lungo una via frequentata anche in orario notturno.
Checché ne dica la difesa, però, per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi sull’aggravante della minorata difesa. Confermata in toto, quindi, la condanna emessa in Appello.
Richiamando quanto appurato dai giudici di secondo grado, i magistrati annotano che la strada in cui è stato commesso il furto non si trova nel centro storico di Firenze ed è scarsamente frequentata in orario notturno da persone ed auto. Tali circostanze hanno indubbiamente agevolato la commissione del furto, sottolineano i magistrati di terzo grado, i quali aggiungono, richiamando un importante principio, che la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta minorata difesa, se la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate, in assenza di circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
Ragionando in questa ottica, è corretto il riferimento, tornando ad analizzare l’episodio oggetto del processo, a circostanze che giustificano in maniera adeguata l’aggravante della minorata difesa, ossia le caratteristiche della zona urbana in cui è stato commesso il furto. Ancor più nello specifico, la circostanza aggravante della minorata difesa trova adeguato supporto attraverso il riferimento a dati temporali (ora notturna), spaziali (luogo poco frequentato) e ambientali (un contesto in cui era improbabile l’intervento difensivo altrui), che hanno caratterizzato l’azione aggressiva, dati idonei ad agevolare la commissione del fatto e a incidere sulla privata difesa.
Utile, secondo i magistrati, il riferimento al principio secondo cui, ai fini dell’integrazione della cosiddetta minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui il malvivente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità – oggetto di profittamento – in cui versava la vittima, essendo necessaria, ma non sufficiente, l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato.
Va però tenuto presente che non è necessario che tale difesa si presenti impossibile, essendo, invece, sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata, precisano i magistrati di Cassazione.
Tirando le somme, alla luce del peculiare contesto spazio-temporale in cui l’azione predatoria è avvenuta, può dirsi ragionevolmente raggiunta la prova che la possibilità di pubblica o privata difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata, senza circostanze ulteriori contrarie, di qualunque natura. E, in questa prospettiva, neppure ha pregio il rilievo che fosse presente nel locale un impianto di videosorveglianza, impianto che non aumenta in concreto la difesa della vittima che versi in una situazione di obiettiva vulnerabilità, ma rende soltanto possibile una più rapida identificazione del colpevole, chiosano i magistrati di Cassazione.

News più recenti

Mostra di più...