Dipendente sottrae un prodotto: legittima la decisione dell’azienda di metterlo alla porta

Se il prodotto non viene più rinvenuto, allora è logico ritenere il furto consumato, con inevitabili ripercussioni per il lavoratore ritenuto colpevole dell’azione

Dipendente sottrae un prodotto: legittima la decisione dell’azienda di metterlo alla porta

Legittimo cacciare il dipendente che ruba un prodotto. Questa la presa di posizione dei giudici (ordinanza numero 7712 del 30 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito della condotta tenuta da un dipendente di un grosso distributore farmaceutico.
Alla fine di ottobre del 2021 si chiude il rapporto di lavoro, durato ben undici anni, a seguito dell’episodio contestato dalla società – che opera nel settore della distribuzione di prodotti medicinali – al dipendente, ossia essersi appropriato di una confezione di un farmaco usato per la cura della disfunzione erettile.
Per la società l’episodio è di rilevante gravità. Di parere opposto, invece, il giudice del Tribunale, il quale ordina la reintegra del lavoratore, cui viene anche riconosciuto un’indennità risarcitoria pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La soddisfazione del dipendente dura però pochissimo: in secondo grado, difatti, viene invece sancita la giustezza della linea seguita dalla società. Ciò perché il lavoratore ha ammesso di avere prelevato il farmaco e quindi avrebbe dovuto – cosa che invece non ha fatto – giustificare la condotta posta in essere, ossia avrebbe dovuto provare di avere prelevato il farmaco al solo scopo – da lui dichiarato nelle giustificazioni – di verificarne il prezzo per comunicarlo ad un amico che gliene aveva fatto richiesta e di averlo, per distrazione, abbandonato su una scrivania situata nei pressi, ma tale prova non è stata fornita. Anzi, nessuno ha visto il lavoratore riporre la scatola del farmaco sulla scrivania posta nelle immediate vicinanze della scaffalatura da cui era stata prelevata. Peraltro, il controllo del prezzo era possibile da uno dei computer presenti in magazzino, semplicemente inserendo il nome del farmaco.
Singolare, poi, secondo il giudice d’Appello, che il lavoratore, pur avendo appreso, l’indomani, dal direttore di filiale, della scomparsa del farmaco, non gli abbia riferito alcunché sul fatto che l’avesse lui prelevato e lasciato per distrazione sulla scrivania nei pressi dell’armadietto.
Significativa, poi, la condotta posta in essere dal lavoratore, il quale inizialmente ha negato di aver riposto alcunché nel borsello, sostenendo di averlo aperto solo per prendere le chiavi dell’auto, mentre in corso di causa ha ammesso di avere introdotto nel borsello un prodotto farmaceutico, sostenendo però che si trattava di un contenitore per campioni biologici acquistato quel giorno stesso presso la società.
In aggiunta, poi, viene annotato che, dopo il licenziamento del lavoratore, gli ammanchi di farmaci sono cessati.
Tirando le somme, la versione del lavoratore non è credibile e, non avendo egli provato di aver prelevato il farmaco al solo scopo di controllarne il prezzo e di averlo poi dimenticato su una scrivania posta nei pressi della scaffalatura, deve concludersi che egli abbia illecitamente sottratto alla società una confezione di un farmaco avente un valore commerciale di 50 euro e appartenente ad una categoria frequentemente oggetto di traffici illegali, sancisce il giudice d’Appello, il quale aggiunge poi che la condotta posta in essere dal lavoratore è penalmente rilevante e costituisce giusta causa, poiché pregiudica in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro sulla correttezza ed affidabilità del proprio dipendente, a nulla rilevando quindi la tenuità del danno arrecato all’azienda.
A chiudere il cerchio provvede la Cassazione, rendendo definitivo il licenziamento del lavoratore, le cui obiezioni si rivelano assolutamente inutili.
Anche per i giudici di terzo grado, come per il giudice d’Appello, è semplice la valutazione complessiva degli elementi probatori a disposizione, tutti univocamente significativi dell’intenzionale apprensione illecita del farmaco da parte del lavoratore. In particolare, ammessa l’apprensione del farmaco per ragioni estranee a quelle di servizio ed essendo incontestata la scomparsa del prodotto, il nesso di regolarità causale consente di inferire che il lavoratore sia responsabile del furto.
A inchiodare il lavoratore anche il fatto di non avere provato una spiegazione alternativa lecita, ossia l’abbandono del farmaco, per distrazione, sulla scrivania.
Per completare il quadro, infine, i magistrati di Cassazione ricordano che qualora i sistemi di controllo siano stati neutralizzati, come oggettivamente avvenuto in questa vicenda – restando al riguardo irrilevante verificare se la copertura dell’obiettivo della telecamera con il cartone portato in spalla dal lavoratore fosse intenzionale oppure no –, il delitto di furto deve ritenersi consumato con l’apprensione del bene, a prescindere dalla fuoriuscita del colpevole dall’ambito di controllo e di monitoraggio della persona offesa.
Comunque, tornando all’episodio oggetto del processo, il farmaco non è stato rinvenuto, sicché comunque il furto si è consumato, chiosano i giudici di Cassazione.

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