Vendita competitiva del complesso aziendale e offerta migliorativa: il curatore fallimentare non è tenuto a ‘congelare’ la vendita

In generale, al curatore si attribuisce un potere discrezionale riguardo alla valutazione dell’effettiva convenienza della sospensione e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni

Vendita competitiva del complesso aziendale e offerta migliorativa: il curatore fallimentare non è tenuto a ‘congelare’ la vendita

Normativa alla mano, il curatore fallimentare può e non deve sospendere la vendita ove pervenga una ulteriore offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto, e quindi al curatore si attribuisce, per ciò stesso, un potere discrezionale riguardo alla valutazione dell’effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, ad esempio, l’opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare).
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 9810 del 16 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto, nel contesto della procedura fallimentare di una ‘s.r.l.’, a seguito di una procedura competitiva di vendita di un complesso aziendale, con aggiudicazione, al prezzo di 105mila euro.
Inammissibile, invece, secondo il giudice delegato, un’offerta migliorativa di oltre il 10 per cento del prezzo di aggiudicazione da parte di un’altra ‘s.r.l.’
Decisiva, secondo il giudice delegato, la constatazione che le operazioni di vendita di competenza del curatore fallimentare dovevano considerarsi concluse in quanto questi aveva già depositato nel fascicolo della procedura fallimentare l’informativa circa l’esito della vendita, con indicazione dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione, ancorché fossero ancora pendenti i termini per il versamento del saldo del prezzo.
Il provvedimento del giudice delegato è stato confermato dal Tribunale. E stessa posizione hanno assunto anche i magistrati di Cassazione.
In premessa, viene ricordato che la norma, sostanzialmente recepita dal bando di gara, prevede che il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. Tale potere può esercitarsi sino al deposito in Cancelleria della relativa documentazione.
Ebbene, nella vicenda in esame, il curatore, depositando subito dopo la chiusura delle operazioni di vendita il relativo fascicolo nella cancelleria del Tribunale, ha manifestato la volontà di non accettare offerte migliorative giustificando tale scelta, secondo quanto affermato dal Tribunale, con la mancanza di una pluralità di offerte depositate nei termini indicati dall’avviso di vendita, con la circostanza che i beni facenti parte del complesso aziendale fossero ricoverati in locali di proprietà di terzi, cosicché le operazioni di vendita dovevano svolgersi celermente, e, infine, con la necessità di far decorrere il prima possibile il termine previsto per addivenire alla stipula del rogito notarile stabilito dall’aggiudicazione definitiva una volta spirato il termine di dieci giorni previsto.
La legge fallimentare, nel prevedere che le operazioni di vendita e liquidazione del compendio immobiliare possano essere disposte direttamente dal curatore senza ricorrere al giudice delegato, non impone alcun vincolo che non sia quello di adottare procedure competitive sulla base di un prezzo di stima, che assicurino la massima partecipazione possibile di interessati, posti su un piano di parità informativa conseguito con adeguata pubblicità, non essendo tenuto il curatore a seguire, a pena d’invalidità, le forme previste ‘Codice di procedura civile’. Ne consegue che la mancata prefissione di un termine entro il quale possa essere disposta la sospensione della vendita in presenza di un’offerta migliorativa non costituisce violazione di legge, atteso che un ingiustificabile ritardo dell’organo della procedura concorsuale nel procedere alle operazioni di trasferimento del bene può essere censurato dall’aggiudicatario mediante reclamo al giudice delegato, previa diffida ad adempiere, sotto il profilo della violazione dell’obbligo di correttezza e buonafede derivante da una condotta meramente dilatoria.
Non è configurabile alcun legittimo affidamento alla presentazione di offerte tardive da tutelare: come giustamente affermato dal Tribunale, se la società (peraltro socia unica della società fallita) avesse voluto partecipare all’asta, ben avrebbe potuto formulare un’offerta concorrente nei termini indicati dall’avviso di vendita, senza attenderne l’inutile decorso, atteso che la medesima – al pari di qualunque altro terzo interessato – era consapevole che un altro soggetto aveva già depositato un’offerta irrevocabile d’acquisto, nonché del prezzo offerto e preso a base d’asta, e conseguentemente avrebbe potuto partecipare alla gara con rilancio, nei termini pubblicizzati.

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