Richiedenti asilo: lo Stato deve soddisfarne le esigenze essenziali, pur a fronte di un afflusso imprevedibile di stranieri

I giudici ricordano che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti, in forza di una direttiva ad hoc, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, ‘buoni’ o una combinazione di tali forme

Richiedenti asilo: lo Stato deve soddisfarne le esigenze essenziali, pur a fronte di un afflusso imprevedibile di stranieri

Diritto d’asilo: uno Stato membro dell’Unione Europea non può invocare un afflusso imprevedibile di richiedenti protezione internazionale per sottrarsi all’obbligo di soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti asilo. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza dell’1 agosto 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali, chiamati a prendere in esame quanto verificatosi in Irlanda, precisano che una violazione di tale obbligo può far sorgere la responsabilità dello Stato.
Chiari i dettagli della vicenda. Due richiedenti asilo, un cittadino afghano e un cittadino indiano, sono stati costretti a vivere per diverse settimane in condizioni precarie in Irlanda dopo che tale Stato ha rifiutato di fornire loro le condizioni minime di accoglienza previste dal diritto dell’Unione Europea. Infatti, sebbene le autorità irlandesi abbiano consegnato a ciascuno di loro un unico buono di 25 euro, esse non hanno assegnato loro un alloggio, invocando la mancanza di alloggi disponibili nei ‘centri di accoglienza’ dedicati, nonostante la disponibilità in Irlanda di alloggi individuali e temporanei. Non disponendo di un alloggio, i due richiedenti non hanno potuto beneficiare del sussidio per le spese giornaliere previsto dal diritto irlandese. Essi hanno allora dormito in strada o, occasionalmente, in alloggi precari. E hanno raccontato di essere rimasti senza cibo, di non essere stati in grado di preservare la loro igiene e di essersi trovati in una situazione di difficoltà per le condizioni di vita e le violenze a cui sono stati esposti.
Essi hanno agito per via legale in Irlanda al fine di ottenere il risarcimento del danno così subito.
Le autorità irlandesi hanno riconosciuto una violazione del diritto dell’Unione Europea, ma hanno invocato un caso di forza maggiore, costituito, a loro parere, dall’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili sul territorio per i richiedenti protezione internazionale, a causa di un afflusso massiccio di cittadini di Paesi terzi dopo l’invasione dell’Ucraina.
Tuttavia, le autorità irlandesi non hanno sostenuto di essere state oggettivamente impossibilitate a fornire condizioni materiali di accoglienza per rispondere alle esigenze essenziali dei due richiedenti asilo.
A fronte di tale quadro, è possibile ipotizzare una responsabilità dello Stato irlandese, anche alla luce degli obblighi derivanti dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza e dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’ dell’Unione Europea?
Prima di dare una risposta a questa domanda, i giudici comunitari ricordano che gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti, in forza di una direttiva ad hoc, a fornire ai richiedenti protezione internazionale condizioni materiali di accoglienza che garantiscano un tenore di vita adeguato, dando alloggio, sostegno economico, ‘buoni’ o una combinazione di tali forme. Tali condizioni devono soddisfare le esigenze essenziali, ivi compreso un alloggio adeguato, e salvaguardare la salute fisica e mentale delle persone. Pertanto, uno Stato membro che si astenga, anche solo temporaneamente, dal fornire tali condizioni materiali ad un richiedente privo di mezzi sufficienti eccede manifestamente e gravemente il margine di discrezionalità di cui dispone in relazione all’applicazione della direttiva. Tale astensione è quindi idonea a costituire una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione Europea, che fa sorgere la responsabilità dello Stato.
Sebbene il diritto dell’Unione Europea stabilisca un regime derogatorio, rigorosamente disciplinato, che consente di adattare le modalità di accoglienza, in caso di esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, l’applicazione di tale regime presuppone che la situazione presenti un carattere eccezionale, che essa sia debitamente giustificata e limitata nel tempo. Tale regime trova applicazione, in particolare, quando un afflusso massiccio e imprevedibile di cittadini di Paesi terzi comporta la saturazione temporanea delle capacità di accoglienza. Tuttavia, anche in tal caso, la direttiva prevede che gli Stati debbano soddisfare, in ogni caso, le esigenze essenziali delle persone coinvolte, conformemente all’obbligo di rispettare la dignità umana sancito dalla ‘Carta dei diritti fondamentali’. In tali circostanze, non si può ammettere, spiegano i giudici, che uno Stato invochi l’evento che fa scattare il regime derogatorio, vale a dire l’esaurimento temporaneo delle capacità di alloggio normalmente disponibili per i richiedenti protezione internazionale, per sottrarsi al suo obbligo di soddisfare le esigenze essenziali delle persone coinvolte, e ciò anche se tale esaurimento deriva da un afflusso ingente e improvviso di cittadini di Paesi terzi richiedenti protezione temporanea o internazionale.
Analogamente, l’invocazione del verificarsi di un evento del genere non consente di accertare che la violazione degli obblighi previsti dalla direttiva non è sufficientemente qualificata da poter dare diritto al risarcimento. Un’interpretazione contraria priverebbe detto regime del suo effetto utile e comprometterebbe la tutela giurisdizionale effettiva dei richiedenti protezione.
Nessun elemento consente d’altronde di concludere, nel caso specifico, che l’Irlanda fosse oggettivamente impossibilitata ad adempiere i suoi obblighi, fornendo ai richiedenti un alloggio al di fuori del sistema normalmente previsto per ospitarli, eventualmente avvalendosi del regime derogatorio previsto dalla direttiva, oppure concedendo loro dei sussidi economici o dei ‘buoni’.

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