Riconoscimento del figlio: non decisiva l’opposizione del primo genitore che già effettuato il riconoscimento

Fondamentale valutare in concreto l’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale

Riconoscimento del figlio: non decisiva l’opposizione del primo genitore che già effettuato il riconoscimento

Nel contesto del giudizio volto al riconoscimento del figlio naturale, l’opposizione del primo genitore, che abbia già effettuato il riconoscimento, non è ostativa al successivo riconoscimento da parte dell’altro genitore, dovendosi procedere ad un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale. Del pari, è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo genitore e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo cognome del primo genitore, nella trama dei rapporti personali e sociali.
Questi i principi applicati dai giudici (ordinanza numero 4986 del 5 marzo 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il caso relativo ad una bambina nata da una relazione more uxorio, hanno ritenuto legittima l’istanza avanzata dall’uomo e mirata ad ottenere, seppure in seconda battuta rispetto alla donna, il riconoscimento della propria genitorialità rispetto alla bambina.
Ampliando l’orizzonte, oltre la specifica vicenda, i magistrati di Cassazione chiariscono che, in sede di opposizione – del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio – al riconoscimento richiesto dall’altro genitore per il figlio minore infraquattordicenne, si debbono vagliare sia le ragioni del genitore che rifiuta il consenso, sia del genitore che chiede il riconoscimento, nonché ogni altro elemento acquisito agli atti, ai fini della valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento, con esclusione di ogni elemento o motivo estraneo o esterno al rapporto genitore-figlio, quali la precedente condotta del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, il suo rapporto con il genitore che il riconoscimento ha già effettuato o l’avvenuto inserimento del minore in un contesto familiare contingente, dissuasivo nei confronti dell’altro genitore.
Pertanto, in caso di opposizione del primo genitore che ha riconosciuto il figlio, occorre procedere ad un accertamento in concreto dell’interesse del minore e occorre operare in concreto un bilanciamento, in rapporto anche alla eventuale condotta violenta e prevaricatrice del genitore.
Invero, la legittimità del rifiuto del genitore che ha già riconosciuto il figlio sussiste solo in presenza di seri e specifici motivi, che evidenzino la contrarietà del riconoscimento stesso all’interesse del minore e la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore, specifici motivi di per sé non ravvisabili, ad esempio, nella pregressa tossicodipendenza del genitore, superata all’esito di un programma volontario di recupero, o nella mera pendenza di un processo penale a carico del genitore o nel pregresso comportamento del genitore che aveva preteso l’aborto o aveva mostrato scarso interesse verso il figlio o sulla base del solo riferimento ai precedenti penali del genitore, in difetto di qualsiasi accertamento in concreto – da espletarsi anche mediante consulenza tecnica d’ufficio – in ordine al pregiudizio effettivo che può derivare al minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale del genitore che in origine non lo ha riconosciuto.
Ragionando in questa ottica, nella vicenda in esame, alla luce del bilanciamento in concreto degli interessi e dei diritti coinvolti (il diritto del genitore al riconoscimento e l’interesse della minore), non vi sono ragioni ostative al secondo riconoscimento, in considerazione del trascorso familiare dei rapporti della minore con l’uomo e dell’assenza di un effettivo grave pregiudizio per la stessa minore derivante dal riconoscimento ulteriore.
Non è emerso, in sostanza, alcun pregiudizio per la minore rispetto al riconoscimento del suo diritto alla bigenitorialità, ossia il diritto al riconoscimento da parte del padre naturale. E su questo fronte è irrilevante, secondo i giudici, il riferimento alla indole violenta dell’uomo e alla sua attitudine a commettere delitti, anche alla luce dei precedenti giudiziari accertati con sentenza passata in giudicato per reati di mafia. Questi dati di fatto non integrano una ragione ostativa al riconoscimento della minore, in quanto il pregiudizio per il minore che osterebbe al riconoscimento è solo quello che scaturisce direttamente dall’attribuzione dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori, prescindendo dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Difatti, l’eventuale, accertata, inadeguatezza genitoriale, in fase di esercizio della responsabilità genitoriale, può comportare, semmai, l’adozione di specifiche misure previsti nella disciplina legale.

News più recenti

Mostra di più...