Vale il richiamo al diritto di cronaca e di critica solo se il fatto citato è vero

Nello specifico, la critica deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, poiché nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti non corrispondenti alla verità

Vale il richiamo al diritto di cronaca e di critica solo se il fatto citato è vero

L’esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante rispetto ad uno scritto diffamatorio, purché, però, la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia vera. E, allo stesso modo, ai fini dell’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, non si può prescindere dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica.
In sostanza, la critica deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, poiché nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti non corrispondenti alla verità.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 16631 dell’8 maggio 2026 della Cassazione) alla luce dell’ennesimo episodio di diffamazione sui social network.
Sotto accusa, nel contesto di ‘Facebook’, sono finiti legale rappresentante e direttore generale di una ‘Banca di Credito Cooperativo’, destinatari degli strali di un blogger, strali sintetizzati nelle seguenti frasi: “Già da tempo abbiamo iniziato a scontrarci con i poteri forti, sapere che abbiamo avuto uno scontro frontale con il potere della Banca di Credito Cooperativo che secondo noi non ha svolto il ruolo per cui sono stati costituiti. Sono state costruite le ‘BCC’, nel periodo Covid, ahimè, abbiamo avuto l’ennesima conferma, in tutta Italia le ‘BCC’ hanno elargito soldi per aiutare i più deboli, per aiutare la sanità, la nostra invece no. Giustamente i loro soldi servono per pagare i corposi compensi mensili dei loro dirigenti”.
Inevitabile lo strascico giudiziario, che però vede, a sorpresa, il blogger assolto, sia in primo che in secondo grado, dall’accusa di diffamazione.
Di parere opposto, invece, i magistrati di Cassazione, per i quali è illogico sostenere, come fatto in Appello, che il blogger abbia esercitato il diritto di critica

In premessa, potrebbe assumersi, invero, che le informazioni veicolate dal blogger non siano offensive, almeno per la ‘Banca di Credito Cooperativo’, atteso che, in astratto, non vi è un dovere dell’istituto di credito di erogare contributi in favore della popolazione a seguito dell’emergenza da Covid-19, e non essendo dunque pertinenti le considerazioni sui compensi degli amministratori, annotano i giudici di Cassazione. Tuttavia, come si evince dallo Statuto prodotto, conforme alla normativa di riferimento, le ‘Banche di Credito Cooperativo’ si distinguono dalle banche tradizionali per lo scopo mutualistico, dovendo essere costituite nella forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e per il forte legame territoriale, correlato alla circostanza che, per esserne soci, è necessario risiedere, avere la sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.
Il saldarsi dello scopo mutualistico, che comporta che l’attività di una banca cooperativa debba svolgersi senza scopo di lucro principalmente in favore dei soci, con il legame di questi ultimi con il territorio, denota che compito precipuo di banche siffatte è sostenere l’economia locale. Sicché affermare, come ha fatto il blogger, che una specifica ‘Banca di Credito Cooperativo’, a differenza delle altre ‘Banche di Credito Cooperativo’, non aveva erogato contributi per aiutare la popolazione nel grave momento di difficoltà correlato alla pandemia da Covld-19, preferendo destinare le proprie ricorse al pagamento di corposi compensi agli organi di vertice della banca stessa, integra una grave offesa alla reputazione dell’istituto di credito, perché equivale ad asserire che essa abbia operato in distonia, e in modo quasi fraudolento, rispetto ai propri scopi, ossia al sostegno dell’economia del territorio.
Ciò posto, è opportuno a questo punto considerare, che, ai fini dell’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, non si può prescindere dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica.
Ragionando in questa ottica, la circostanza che il blogger non abbia controllato la veridicità delle notizie ricevute è rilevante, anche tenendo conto che egli ha ammesso che le informazioni gli erano pervenute in forma anonima.
Tirando le somme, il fatto storico non può considerarsi veritiero, neppure nel suo nucleo essenziale, e quindi non si può ritenere la condotta del blogger scriminata dal diritto di cronaca e dal diritto di critica, anche considerando la mancanza di continenza espressiva, potendosi, stante il tenore offensivo del messaggio, detta valutazione compiere solo a fronte di notizie veritiere che la collettività ha interesse a conoscere.

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